Nell’ambito del D.P.R. 448/1988, gli spazi per l’attuazione di interventi di mediazione tra autore e vittima del reato sono ricavati, essenzialmente, dall’art. 9 e dall’art. 28.

L’art. 9 riguarda la fase pre-processuale, delle indagini preliminari: “1. Il giudice e il pubblico ministero acquisiscono elementi circa le condizioni personali, famigliari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.

È in tale ampio contesto di indagine, ed in particolare in quello delineato dal secondo comma, che può inserirsi il valido contributo degli uffici di mediazione. L’intervento della mediazione in tale fase arricchisce la base del giudizio diagnostico, sulla colpevolezza e la rilevanza sociale del fatto, e di quello prognostico, sulla previsione del comportamento del minore, e fornisce all’autorità giudiziaria contenuto e fondamento per l’applicazione delle diverse misure che lo stesso D.P.R. 448/88 consente nel corso del procedimento: in particolare, gli esiti della mediazione e l’osservazione del minore durante gli incontri possono condurre alla scelta di strumenti a loro volta riconducibililato sensu alla giustizia riparativa, quali la dichiarazione del “non luogo a procedere”per irrilevanza del fatto ex art. 27 (“se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento”), o l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, con le relative prescrizioni, ex art. 28.

Proprio tale ultima norma, l’art. 28, costituisce la seconda “valvola di apertura” che consente il ricorso agli interventi di mediazione: essa stabilisce infatti che il giudice possa sospendere il processo per affidare il minore “ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno”, e possa contestualmente “impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”; la sospensione potrà sfociare poi nella dichiarazione di estinzione del reato, ove il giudice, “tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità” valuti positivamente gli esiti della prova (art. 29). Non si prevede dunque espressamente il ricorso alla mediazione come modalità di soluzione del conflitto, ma la si richiama implicitamente, lasciando peraltro ampia discrezionalità al giudice nella scelta relativa ad opportunità, tempi e modalità di attuazione della stessa.

In concreto: l’esperienza dei principali centri di mediazione in Italia mostra di prediligere il tentativo pre-processuale di mediazione (attraverso il ricorso all’art. 9) che è anche quello che presenta maggiori varietà di esiti (le diverse misure sostanziali e processuali  previste dal decreto) e maggiori potenzialità deflative (potendo anche interrompere tout court, se del caso, il decorso della giustizia ordinaria già nel suo primo attivarsi, estromettendo la vicenda dal circuito penale, ad esempio attraverso, come visto, la dichiarazione di irrilevanza del fatto).