2006

Handbook on Restorative Justice Programmes, dello United Nations Office on Drugs and Crime (Vienna, 30-31 gennaio 2006), che descrive i programmi di giustizia riparativa e ne illustra le vie di implementazione.

2002

Risoluzione n. 2002/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, che detta i Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (documento conclusivo del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti Vienna 2000-Ottawa 2002).

2000

Dichiarazione di Vienna su Criminalità e Giustizia adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti, 10-17 aprile 2000, nella quale gli Stati decidono di “introdurre adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice”, individuando nel 2002 il “termine ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l’istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la protezione dei testimoni” (art. 27). L’art. 28 incoraggia inoltre “lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti”.

1998

Risoluzione n. 1998/23 del 28 luglio 1998 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unitesulla cooperazione internazionale per la riduzione del sovraffollamento delle prigioni e per la promozione di pene alternative, che raccomanda agli Stati membri di ricorrere a forme di pena non custodiali e, in relazione ai reati minori, di prevedere strumenti amichevoli di risoluzione del conflitto attraverso pratiche di mediazione, riparazione del danno, attività compensative del reo nei confronti della vittima.

Risoluzione n. 1999/26 del 28 luglio 1999 del  Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sullo sviluppo e attuazione della giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale – “riafferma come la risoluzione di piccole dispute e reati possa essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in specie misure che sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità faciliti l’incontro tra il reo e la vittima risarcendo i danni sofferti o espletando servizi o attività utili per la collettività. Sottolinea che la mediazione  e le altre forme di giustizia riparativa possono essere soddisfacenti per la vittima, come pure per la prevenzione di futuri comportamenti illeciti, e possono rappresentare una valida alternativa a brevi periodi di pena detentiva. Invita gli stati membri a considerare lo sviluppo di procedure che servano come alternative a procedimenti formali di giustizia penale e a formulare politiche di mediazione e giustizia riparativa nell’ottica di promuovere una cultura favorevole alla mediazione e alla giustizia riparativa. Sottolinea l’importanza di garantire appropriata formazione a chi dovrà attuare tali processi”.

1985

Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985, dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, recante la Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime di crimini e abusi di potere, che incoraggia l’adozione di meccanismi informali di risoluzione dei conflitti, inclusa, tra gli altri, la mediazione.

VII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti.

Principes directeurs relatifs à la prévention du crime et à la justice pénale dans le contexte du développement et d’un nouvel ordre économique international, che auspicano la previsione di procedure conciliative di soluzione delle controversie e la partecipazione della collettività  (Annexe, lett. C, nn. 27 e 28).
Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, che riconoscono alla vittima il diritto ad una pronta riparazione, e stimolano a tal fine ad adottare meccanismi giudiziari ed amministrativi “rapidi, equi, poco costosi ed accessibili” nonché strumenti non giudiziari di soluzione delle controversie, tra cui “la mediazione, l’arbitrato, o pratiche consuetudinarie o autoctone” (Annex , lett. A, nn. 4, 5,7).

Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile, che incoraggiano il ricorso a misure extragiudiziarie nel trattamento dei giovani che delinquono, e a “programmi comunitari, di sorveglianza e di orientamento per assicurare la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime”.